ARERA

La predisposizione, la validazione e l’approvazione del PEF alla luce del nuovo metodo tariffario ARERA MTR-2

La legge di bilancio 2018 ha affidato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare, aggiungendo all’energia elettrica, al gas e all’acqua, anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità ed all’adeguamento infrastrutturale.

La deliberazione ARERA n.443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) in sostituzione del Metodo Normalizzato (MTN).

Il Metodo Tariffario (MTR) stabilisce i limiti percentuali di gradualità delle crescite tariffarie (TARI) nel settore della gestione dei rifiuti urbani.

I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:

  • Spazzamento e lavaggio strade;
  • Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • Trattamento e recupero dei rifiuti urbani (frazioni merceologiche differenziate);
  • Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati);
  • Gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.

E’ importante segnalare che dal “perimetro” dei servizi individuato ARERA non è ricompresa la gestione del verde pubblico; questa funzione non è più considerata appartenente alla gestione dei rifiuti urbani. 

Dopo due anni di transizione relativi all’applicazione del metodo tariffario nei PEF 2020 e 2021, la deliberazione ARERA n.363/2021 ha introdotto un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con questa ultima deliberazione ARERA, per la prima volta in assoluto i Comuni dovranno approvare un PEF quadriennale. In ogni caso sarà possibile per i Comuni effettuare un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno stabilite da ARERA.   

I principali obiettivi perseguiti della deliberazione n.363/2021 sono:

  • la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate (il limite alla crescita tariffaria rispetto all’anno precedente, per gli anni dal 2022 al 2025, non potrà superare il valore dell’8,60% – nel precedente MTR il limite massimo di crescita tariffaria era pari al 6,60%);
  • il miglioramento dell’efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
  • il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale, fermo restando l’aggiornamento annuale delle tariffe.

In sintesi la deliberazione ARERA n.363/2021 conferma sostanzialmente l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Al fine di sostenere lo sviluppo dell’Economia Circolare, l’applicazione del MTR-2 tiene conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato dall’attività di raccolta dei rifiuti urbani e valorizzato dall’Ente territorialmente competente (ETC) in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali (Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020/2024).  

In Regione Campania, attesa la costituzione e l’operatività degli Enti d’Ambito (EDA) ai sensi della legge Regione Campani n.14/2016 e ss.mm.i., questi ultimi assumono la veste di Enti Territorialmente Competenti (ETC) pertanto avranno il compito di validare e definire il PEF trasmesso esclusivamente dal Comune , qualora il servizio sia svolto in economia diretta, ed anche  dal gestore qualora il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti sia stato affidato dall’Ente locale a soggetto terzo. 

Nell’esecuzione della validazione del PEF, l’EDA competente avrà il compito precipuo di controllare la Completezza, la Coerenza e la Congruità dei dati trasmessi dal Comune e dal gestore nel Tool predisposto dall’ARERA (ultimo aggiornamento REV 1 del 26 novembre 2021 con modifiche effettuate da ARERA il 24 gennaio 2022).   

Dopo l’istruttoria di sua competenza, l’ETC trasmetterà al Comune la relazione di accompagnamento e la determina di validazione del PEF 2022-2025.

Al Consiglio Comunale competente spetterà il compito di deliberare l’approvazione del PEF e la determinazione della TARI 2022-2025, rispettando i limiti fissati dalla validazione eseguita dall’Ente di Ambito.   

Quest’ultimo avrà il compito finale di trasmettere ad ARERA, su piattaforma digitale dedicata, la delibera del Consiglio Comunale e la documentazione completa relativa al PEF 2022-2025.

Ad ARERA il compito dell’approvazione definitiva del PEF.

In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del PEF secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3 della determinazione ARERA n.363/2021, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1. della stessa determinazione, gli organismi competenti provvederanno alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione ad ARERA. 

Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti.

Al seguente link è possibile scaricare la documentazione ed il nuovo TOOL :

https://www.arera.it/it/docs/21/002-21drif.htm

  

Ultimo aggiornamento

22 Marzo 2022, 09:46